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MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DI UN TERZO

La garanzia fideiussoria
La fideiussione indica il diritto personale di garanzia che il fideiussore costituisce a beneficio del creditore così come prevede l'art. 1936 c.c., secondo il quale l'oggetto della fideiussione è la garanzia di un debito altrui. Pertanto, l'obbligazione fideiussoria rappresenta un'obbligazione accessoria che regge fin tanto che regge l'obbligazione principale operando per la sua durata anche se con le opportune eccezioni. L'accessorietà rispetto all'obbligazione del terzo costituisce la caratteristica fondamentale della prestazione fideiussoria, limitandosi il fideiussore ad adempiere come se fosse il debitore principale. Questo principio lo si trova nell'art. 1939 c.c., per il quale il fideiussore stesso può opporre le eccezioni fondate sulla validità dell'obbligazione principale o nell'art. 1945 c.c. in base al quale il garante può proporre, nei confronti del creditore, tutte le eccezioni che spettano al solo debitore; oppure nell'art. 1941 c.c., per il quale la fideiussione non può superare l'importo dovuto, non potendo essere prestata a condizioni più onerose. Si consideri, inoltre, che l'art. 1944, comma 2, c.c. stabilisce che, in ragione dell'accessorietà della garanzia, il fideiussore non è tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. Tuttavia, le parti possono accordarsi di inserire un'apposita clausola c.d. a prima richiesta, in ragione di cui il fideiussore è obbligato a pagare a prima richiesta del locatore e senza necessità di escutere il conduttore. 

Scadenza dell'obbligazione principale 
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, imponendosi una tempestiva attivazione dei creditore indirizzata a provocare il sollecito esercizio del diritto di credito (affinché si eviti che il garante resti a lungo in una situazione di incertezza, pena la liberazione del fideiussore stesso). Va, infatti, evidenziato che, sempre a norma dell'art. 1957 c.c., nel caso non sia fissato alcun termine di validità ed efficacia della fideiussione, il creditore invece ha sei mesi di tempo, scaduta l'obbligazione principale, per proporre le sue istanze contro il debitore; qualora, invece, sia limitata alla durata dell'obbligazione principale, il tempo per proporre le istanze si riduce a due mesi. Si è osservato che l'art. 1957 non è una norma imperativa, tant'è che le parti possono derogarvi vincolando la durata della garanzia personale all'integrale adempimento dell'obbligazione principale. In quest'ultimo caso, però, bisogna chiarire che questa circostanza non comporta che il termine di prescrizione del diritto del creditore a escutere la garanzia non decorra più e che quindi la garanzia diventi imprescrittibile. La fideiussione, infatti, anche se prestata senza limiti dì tempo, e, quindi, sottratta al termine di decadenza previsto dall'alt 1957 c.c, verrà comunque meno in virtù del decorso del termine ordinario dì dieci anni ex art 2946 c.c., decorrente dal momento in cui la garanzia poteva essere fatta valere, nonchè in virtù dell'eventuale estinzione dell'obbligazione principale a cui era accessoria (Cass III n. 6520/1996; Cass. III, n. 2827/1994; Trib. Arezzo n. 647/2018).

La fideiussione a garanzia della locazione 
La fideiussione adoperata in ambito locatizio non è quella c.d. omnibus, la quale è una garanzia personale che, se stipulata, obbliga il fideiussore a pagare non un singolo e specifico debito altrui, ma genericamente il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o, peggio ancora, assumerà nei confronti del creditore nella prassi, spesso un istituto di credito in dipendenza di qualsiasi operazione. La garanzia fideiussoria, invece, stipulata in calce a un contratto di locazione e avente a oggetto l'adempimento delle obbligazioni del conduttore, non integra un'ipotesi di fideiussione omnibus: ciò in virtù del fatto che, da una parte, non si tratta di obbligazioni condizionali o future ma di quelle che nascono dal contratto di locazione originariamente concluso, e, dall'altra, perché le obbligazioni sono determinate (o quantomeno determinabili) con riferimento alle parti e all'entità dei canoni locativi, il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali (Trib. Milano 1° marzo 2011).