Consulenze Immobiliari - PAGAMENTO DEL CANONE CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PATTUITE

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PAGAMENTO DEL CANONE CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PATTUITE

La corresponsione del canone
Nel diritto codificato, in base all'art. 1571 c.c., la locazione è il contratto con quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile od immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. In altri termini, come risulta dalla norma definitoria del citato art. 1571 c.c., occorre, per qualificare come locazione un diritto personale di godimento, che a fronte della prestazione del concedente vi sia la previsione di un corrispettivo gravante sul concessionario. Nell'ambito della legislazione speciale, invece, - le locazioni abitative disciplinate ai sensi degli artt. da 1 a 5 della l. n. 431/1998 e le locazioni ad uso diverso disciplinate dagli artt. da 27 a 42 della l. n. 392/1978 - l'originaria determinazione del canone è libera. Per l'abitativo fanno eccezione le c.d. locazioni convenzionate, studentesche universitarie e transitorie. Queste ultime devono, infatti, applicare il canone di locazione previsto negli accordi territoriali fra le associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia. Fermo ciò, attesa l'importanza del canone nell'ambito del rapporto che le parti pongono in essere, vale la pena prendere in considerazione quanto segue. Il canone rappresenta l'interesse remunerativo dell'investimento immobiliare. Ciò insieme all'altro importante aspetto costituito dall'incremento di valore dello stesso. Da questo insieme, rilevante costituzionalmente, si ottiene una rendita e il mantenimento della ricchezza rispetto ai fenomeni erosivi scaturiti dall'inflazione, e più in generale, dalla perdita di valore della moneta. Va considerato che tale binomio rappresenta una delle forme più antiche e tradizionali per tutelare il risparmio e la ricchezza.

Modalità di pagamento 
Non vi è alcuna regola posta dal codice civile riguardo alle modalità dì pagamento del canone, rinviando espressamente ai "termini convenuti"; ne consegue la più ampia libertà nello stabilire quando e con quali modalità il corrispettivo debba essere pagato. L'art. 5 della I. n. 392/1978 - tuttora in vigore - fa esplicito riferimento alla scadenza "prevista", ossia contrattualmente convenuta, il che conferma che il tempo del pagamento è lasciato alla disponibilità delle parti. Si ritiene che in mancanza di precise indicazioni del legislatore il canone può essere versato con cadenza mensile o trimestrale, ma nulla vieta alle parti di prevedere in contratto il pagamento in un'unica soluzione: non si ritiene, infatti, che un simile patto si contrapponga allo spirito della l. n. 431/1998 con qualche suo divieto inderogabile, fatta eccezione per i contratti agevolati, che in ogni caso si devono conformare ai tipi appositamente previsti dalla legge. Il canone va corrisposto al locatore o a persona da questi indicata, con le modalità stabilite in contratto. Va, infatti, considerato che il rapporto nascente dal contratto di locazione, e che si instaura tra conduttore e locatore, ha natura personale con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente, e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante altresì il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) lo abbia conservato, non opponendosi il proprietario (Cass. III, n. 22346/2014). Ne consegue il pieno diritto del locatore a pretendere i canoni nella misura contrattualmente pattuita.