Consulenze Immobiliari - RICHIESTA DEL PROPRIETARIO DI SGOMBERO DEI LOCALI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

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RICHIESTA DEL PROPRIETARIO DI SGOMBERO DEI LOCALI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

L'occupazione abusiva di immobile 
L'occupazione abusiva è la condizione di chi si trova, in conseguenza di fatti di diversa natura, nel possesso oppure nella detenzione di un bene immobile altrui senza averne alcun titolo giustificativo opponibile, di regola, al proprietario e pertanto in difetto di jus possidendi o del diritto a detenere il bene, come, per esempio, avviene per l'intervenuta scadenza del rapporto di locazione, di comodato o per accordi intervenuti in sede di separazione tra coniugi, relativi alla disponibilità della casa coniugale. Sull'argomento, va velocemente precisato che, a certe condizioni, può essere oggetto di tutela anche lo jus possessionis, ossia il diritto a mantenere in via cautelare il possesso a prescindere dalla sua origine, in virtù del tradizionale principio in base a cui, spoliatus ante omnia restituendus. In ogni caso, occorre stabilire quale sia l'origine di tale condizione di occupazione abusiva per individuare quali siano le conseguenze giuridiche e l'ambito della tutela del diritto ad avere la disponibilità del bene. Le fattispecie vanno dalla condizione di chi si introduce all'interno di un immobile altrui con o senza violenza su cose e persone, ma senza il consenso di chi può disporne, al caso del conduttore o del comodatario che non intendano rilasciare l'appartamento in cui abitano, nonostante la cessazione del rapporto locativo o di comodato. 

Occupazione abusiva in senso stretto 
Si è soliti fare differenza tra l'occupazione abusiva in senso stretto, che difetta di titolo giuridico sin dall'inizio, e l'occupazione abusiva in senso più ampio. La prima categoria "in senso stretto" annovera le situazioni nelle quali sia inesistente ab origine un titolo giustificativo della detenzione o del possesso, sono l'effetto d'impossessamento dell'immobile, non necessariamente clandestino o violento, in assenza del consenso, espresso o tacito di chi può disporne, come il proprietario. In questa condizione si trovano, per esempio, oltre alle azioni che si concretizzano con la materiale apprensione dell'immobile e, dunque, con comportamenti clandestini, intimidatori o violenti, gli eredi non conviventi del defunto conduttore, che mantengono la disponibilità dell'immobile contro la volontà del locatore, pur non succedendo de jure nel rapporto locativo (art. 6 l. n. 392/1978); oppure chi intendesse avvalersi della cessione, non permessa, di un rapporto di locazione da parte del conduttore, anche in questo caso in assenza del consenso del locatore (art. 1406 c.c.), così come chi si trovasse a disporre di un immobile in assenza, e prima della stipulazione del contratto di locazione, poi non avvenuta per mancato accordo. L'altra categoria, invece, si verifica in caso di sopravvenuta cessazione di efficacia del titolo (al possesso o alla detenzine) esistente ab origine.