Consulenze Immobiliari - DANNEGGIAMENTO DEI MOBILI A CORREDO DELL'APPARTAMENTO

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DANNEGGIAMENTO DEI MOBILI A CORREDO DELL'APPARTAMENTO

I doveri del conduttore  
Il conduttore, secondo quanto disposto dall'art. 1587 c.c., non soltanto deve dare il corrispettivo nei termini convenuti, ma deve altresì prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzarla per l'uso stabilito nel contratto oppure per l'utilizzo altrimenti presumibile dalle circostanze. Il conduttore di un'unità immobiliare appartenente a un edificio condominiale deve, in particolare, utilizzare la cosa locata da buon padre di famiglia e conservare integri gli elementi di godimento, non deve cambiare la forma oppure eccedere nel godimento concesso e deve rispettare le norme previste dal regolamento, anche qualora nel contratto non fosse prevista alcuna precisa clausola in tal senso. La diligenza del buon padre di famiglia va considerata in base all'id quod plerumque accidit  e non può dirsi che venga meno soltanto perché chi ha assunto l'obbligazione non si tuteli contro un evento non previsto che poi renda impossibile la prestazione. La comune diligenza del buon padre di famiglia non impone la previsione di ogni e qualunque lontana possibilità impeditiva, ma unicamente gli avvenimenti propri della vita normale, così come si svolge comunemente. Il diritto di godimento del conduttore non è, pertanto, illimitato, ma va esercitato nei limiti dell'ambito delle singole e specifiche facoltà che risultano espressamente dalle condizioni pattizie o che, comunque, si desumono, altresì indirettamente, dalle circostanze presenti quando si stipula la convenzione contrattuale (Cass. III, n. 10838/2007).

Danneggiamento della cosa locata 
Il comma 1 dell'art. 1588 c.c. è molto chiaro quando precisa che è il conduttore a rispondere della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono durante la locazione, pur derivanti da incendio, qualora non abbia prove sul fatto che si siano verificati per causa a lui non imputabile. A una prima lettura l'obbligo stabilito nella prima parte dell'articolo sembra un'eccezione al principio dell'onere della prova, ma la ricerca del fondamento di esso porta ad affermare la sua conformità ai principi generali. Il locatore non agisce per un'obbligazione che deriva da fatto illecito, bensì con l'azione contrattuale; il conduttore, per resistere alla domanda, deve provare di aver osservato la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l'utilizzo determinato. E' qui sancita un'applicazione del principio contenuto nell'art. 1218 c.c., per il quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta deve risarcire il danno, qualora non provi che l'inadempimento o il ritardo sia stato causato da impossibilità della prestazione che deriva da causa a lui non imputabile. Pertanto, il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stesso stato in cui l'ha ricevuta: qualora pretendesse di non essere tenuto per tale obbligazione, dovrebbe pur provare la causa a lui non imputabile della perdita e del deterioramento. La ratio della norma va ravvisata nella circostanza per la quale è il conduttore ad avere la custodia e il potere di vigilanza del bene. Il conduttore, dunque, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 c.c., alla fine della locazione e all'atto della riconsegna dell'immobile, deve dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ciascun singolo danno rilevato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi soltanto i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'utilizzo desunto in contratto.