Consulenze Immobiliari - DANNI A TERZI PROVOCATI DALLE COSE IN CUSTODIA

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DANNI A TERZI PROVOCATI DALLE COSE IN CUSTODIA

I doveri del conduttore
Il conduttore, secondo quanto disposto dall'art. 1587 c.c., non soltanto deve dare il corrispettivo nei termini convenuti, ma deve altresì prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzarla per l'uso stabilito nel contratto oppure per l'utilizzo altrimenti presumibile dalle circostanze. Il conduttore di un'unità immobiliare appartenente a un edificio condominiale deve, in particolare, utilizzare la cosa locata da buon padre di famiglia e conservare integri gli elementi di godimento, non deve cambiare la forma oppure eccedere nel godimento concesso e deve rispettare le norme previste dal regolamento, anche qualora nel contratto non fosse prevista alcuna precisa clausola in tal senso. La diligenza del buon padre di famiglia va considerata in base all'id quod plerumque accidit  e non può dirsi che venga meno soltanto perché chi ha assunto l'obbligazione non si tuteli contro un evento non previsto che poi renda impossibile la prestazione. La comune diligenza del buon padre di famiglia non impone la previsione di ogni e qualunque lontana possibilità impeditiva, ma unicamente gli avvenimenti propri della vita normale, così come si svolge comunemente. Il diritto di godimento del conduttore non è, pertanto, illimitato, ma va esercitato nei limiti dell'ambito delle singole e specifiche facoltà che risultano espressamente dalle condizioni pattizie o che, comunque, si desumono, altresì indirettamente, dalle circostanze presenti quando si stipula la convenzione contrattuale (Cass. III, n. 10838/2007).

II rispetto del regolamento di condominio
Gli esempi di "abuso" del bene locato a danno della collettività dei condomini si concretizzano in atteggiamenti di diverso genere che disturbano la tranquillità dei coinquilini (ad esempio, fare schiamazzi, fare uso di apparecchi radio oltre l'orario stabilito, suonare strumenti musicali,) oppure che comportano fastidi nell'utilizzo dell'immobile (ad esempio, l'impropria occupazione delle parti comuni) o addirittura minaccia alla salute altrui (ad esempio, le emissioni pericolose). In tutti questi casi, essendo il proprietario dell'immobile il principale destinatario delle norme del regolamento condominiale - e deve quindi risarcire in via solidale con l'inquilino i danni che quest'ultimo eventualmente procura agli altri condomini - egli può ricorrere allo strumento della risoluzione anticipata del contratto. L'obbligo del conduttore è del resto, talvolta, sancito più significativamente e specificamente con l'accettazione, da parte sua, del regolamento, inclusa nel contratto di locazione. In virtù della sussistenza di questa responsabilità, viene solitamente inserita nei contratti di locazione una clausola con cui il conduttore afferma di accettare il regolamento condominiale, con l'impegno al rispetto degli obblighi che questo prevede. In tal modo, in caso di inosservanza, il proprietario potrà agire nei suoi confronti senza vedersi validamente contestare la mancata conoscenza di tali obblighi. Sebbene il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'utilizzo e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio, tale detenzione non esclude i poteri di vigilanza, di custodia e di controllo che spettano al proprietario-locatore, il quale detiene un effettivo potere sull'unità immobiliare locata con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti, compatibile con quello di analogo contenuto spettante al conduttore, tanto che le relative responsabilità di fronte a un evento dannoso, che si verifica per il mancato esercizio di quei poteri nelle relative sfere di azione, possono concorrere (Cass. III, n. 3063/1984).