Consulenze Immobiliari - MANCATA PRESTAZIONE DI GARANZIE FIDEIUSSORIE

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MANCATA PRESTAZIONE DI GARANZIE FIDEIUSSORIE

La garanzia fideiussoria
La fideiussione indica il diritto personale di garanzia che il fideiussore costituisce a beneficio del creditore così come prevede l'art. 1936 c.c., secondo il quale l'oggetto della fideiussione è la garanzia di un debito altrui. Pertanto, l'obbligazione fideiussoria rappresenta un'obbligazione accessoria che regge fin tanto che regge l'obbligazione principale operando per la sua durata anche se con le opportune eccezioni. L'accessorietà rispetto all'obbligazione del terzo costituisce la caratteristica fondamentale della prestazione fideiussoria, limitandosi il fideiussore ad adempiere come se fosse il debitore principale. Questo principio lo si trova nell'art. 1939 c.c., per il quale il fideiussore stesso può opporre le eccezioni fondate sulla validità dell'obbligazione principale o nell'art. 1945 c.c. in base al quale il garante può proporre, nei confronti del creditore, tutte le eccezioni che spettano al solo debitore; oppure nell'art. 1941 c.c., per il quale la fideiussione non può superare l'importo dovuto, non potendo essere prestata a condizioni più onerose. 

La fideiussione a garanzia della locazione
Ci si è dapprima mostrati contrari alla costituzione di una fideiussione bancaria invece di una somma di denaro, tenuto conto che, mentre il deposito cauzionale, pur privando il conduttore della disponibilità di una determinata somma, prevede che vengano corrisposti interessi a suo favore, la prima costituisce, invece, un mero costo a carico del medesimo conduttore, per l'intera durata del contratto. In seguito, al contrario, una simile pattuizione pienamente è stata ritenuta efficace e valida, dal momento che la fideiussione e la garanzia a prima richiesta sostanziano impegni di soggetti terzi non coinvolti nel rapporto locatore/conduttore, che con il proprio patrimonio danno garanzia per le obbligazioni assunte dal conduttore, mettendo per di più in evidenza come l'estraneità al rapporto di locazione del soggetto garante sottragga la garanzia bancaria al limite delle tre mensilità, considerando che la norma dell'art. 11 della l. n. 392/1978 è posta a tutela del conduttore e non c'è ragione di applicarla a un soggetto terzo. Nella prassi, la garanzia fideiussoria, formalizzata in calce a un contratto di locazione e avente come oggetto l'adempimento delle obbligazioni del conduttore, non integra un'ipotesi di fideiussione omnibus: ciò a fronte del fatto che, da una parte, non si tratta di obbligazioni future o condizionali di quelle nascenti dal contratto di locazione originariamente stipulato, e, dall'altra, perché tali obbligazioni sono determinate (o perlomeno determinabili) con riferimento alle parti e all'entità dei canoni locativi, il cui importo è stabilito sulla scorta delle previsioni contrattuali. Il contratto di fideiussione viene in genere consegnato dal conduttore al locatore prima o contestualmente alla stipula del contratto di locazione. Qualora ciò non fosse possibile, la fideiussione può essere consegnata entro un certo termine, trascorso il quale il contratto si risolverà di diritto per inadempimento grave, a norma dell'art.1456 c.c. laddove le parti abbiano preventivamente convenuto il contenuto di una clausola risolutiva espressa a fronte del predetto inadempimento. 

Rapporti tra la garanzia fideiussoria e il deposito cauzionale 
E' stato osservato, nella giurisprudenza di merito, che la previsione della pattuizione di una fideiussione prestata dal conduttore in aggiunta alla costituzione di un deposito cauzionale pari a due mensilità di canone è stata ritenuta legittima. Ciò sulla base del presupposto che, qualora il legislatore avesse voluto estendere il regime protettivo di cui all'art. 79 della l. n. 392/1978 al divieto di prestazione di altre forme di garanzia, non si sarebbe limitato a convalidare semplicemente e puramente la misura massima del deposito. La nullità ex art. 79 della l. n. 392/1978 non può dunque colpire pattuizioni che tendono a costituire forme di garanzia assimilabili al deposito di cui all'art. n. 79 della I. n. 392/1978, limitatamente alla parte eccedente la misura fissata in tale norma. Nello stesso modo, la clausola recante la sostituzione del deposito cauzionale con una fideiussione è stata ritenuta valida, anche nel caso di un immobile a uso non abitativo, anche a prima richiesta (Trib. Vicenza 13 giugno 2002). 

La clausola risolutiva espressa 
Con clausola risolutiva espressa si intende la pattuizione delle parti di un contratto che assumono un determinato adempimento. Quando quest'ultimo viene meno il contratto stesso si risolve. La clausola risolutiva espressa è disciplinata dall'art. 1456 c.c. secondo il quale il contratto si risolve se una determinata obbligazione non viene eseguita secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto allorché la parte interessata dichiara all'altra che vuole valersi della clausola risolutiva. L'intento delle parti, con la previsione in contratto della clausola risolutiva espressa, è soltanto quello di sostituire il proprio sovrano apprezzamento a quello del giudice circa l'opportunità della risoluzione: il contratto è risolto quando il creditore deluso dichiara all'inadempiente la di lui mancata ottemperanza all'obbligazione dedotta in contratto e la propria volontà di avvalersi della clausola, al punto da rendere superflua ogni valutazione del giudice sulla gravità dell'inadempimento: la risoluzione del contratto dipende, infatti, dalla parte adempiente. È questa, infatti, in buona sostanza, che può decidere se, nonostante l'adempimento del debitore, egli debba mantenere un interesse all'adempimento dell'obbligazione: pertanto, occorre dire che, nonostante l'inadempimento, la risoluzione avviene soltanto se questa è la volontà del creditore. Per quanto concerne i presupposti per la risoluzione, in presenza della clausola risolutiva espressa e una volta richiestane l'applicazione dalla parte adempiente, a nulla rileva la gravità o meno dell'inadempienza, operando essa di diritto posto che ne sussistano i presupposti, ovvero l'esatta specifica della prestazione; la mancata esecuzione di quest'ultima può implicare la risoluzione e la precisa volontà di far compiere la risoluzione non già a seguito del provvedimento del giudice adito, ma della volontà del creditore dell'uso.