Consulenze Immobiliari - MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E IMPOSTE RIGUARDANTI L'IMMOBILE LOCATO

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MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E IMPOSTE RIGUARDANTI L'IMMOBILE LOCATO

Il pagamento degli oneri accessori a carico del conduttore
In base all'art. 9 della l. n. 392/1978 sono a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dei servizi comuni, alla fornitura del riscaldamento e del condizionamento d'aria, dell'energia elettrica e dell'acqua, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alle spese per il servizio di portierato nella misura del 90%, al servizio di pulizia, allo spurgo delle latrine e dei pozzi. Lo stesso articolo prevede a carico del locatore oltre il restante 10% e le spese straordinarie, i premi assicurativi dello stabile, le spese di revisione dell'impianto antincendio e dell'impianto di riscaldamento, le spese di amministrazione in genere e il compenso per l'amministratore, le spese di ammortamento degli impianti, le imposte connesse all'occupazione del suolo pubblico e ai passi carrabili, salva sempre una differente convenzione tra le parti sia in merito all'accollo sia alla percentuale di imputazione. Tale disposizione va applicata sia alle locazioni abitative, poiché non abrogata dall'art. 14 della l. n. 431/1998, sia a quelle non abitative, in quanto richiamata dall'art. 41 della l. n. 392/1978. Occorre considerare, però, che il d.m. 16 gennaio 2017, all'art. 4, sotto la rubrica "Tabella degli oneri accessori" (allegato D dello stesso decreto), riferendosi ai contratti di locazione di natura transitoria, ai contratti di locazione a canone concertato e ai contratti di locazione per studenti universitari, prevede il rinvio alle leggi in vigore e agli usi locali per le voci che non sono state prese in considerazione nella citata tabella, sicché una pattuizione stipulata violando questa disposizione cadrebbe sotto la sanzione di nullità prevista dall'art. 13, comma 4, della l. n. 431/1998. 

Spese accessorie
Altri rapporti connessi a quello locatizio, che costituiscono "spese accessorie", dovrebbero esulare dalla nozione di "oneri condominiali", sebbene questa diversa locuzione sia talvolta utilizzata con questo senso oppure come sinonimo di oneri accessori del canone. Sono "spese accessorie", ad esempio, il deposito cauzionale di cui all'art. 11 della l. n. 392/1978 o le spese di registrazione del contratto, che piuttosto si risolvono in oneri tributari gravanti sul rapporto, come tali totalmente estranei al concetto di corrispettività contrattuale. Invece, in giurisprudenza, si è osservato che esulano dalla previsione in parola i crediti risultati da altri rapporti, legati alla locazione, ma esclusi dalla nozione di oneri accessori; ad esempio, con particolare riferimento al rimborso delle spese di registrazione del contratto, è stata considerata applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, dal momento che le stesse non possono essere ritenute un corrispettivo della locazione, essendo un adempimento fiscale (Pret. Milano 24 novembre 1986, Pret. Roma 30 agosto 1969). 

Oneri accessori ai fini fiscali 
Gli oneri accessori che il locatore addebita al conduttore vanno intesi, secondo altra opinione, ai fini fiscali, come corrispettivi di prestazioni accessorie a quella della locazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del d.P.R. n. 633/1972 (comma 4 dell'art. 9 della l. n. 392/1978  inserito dall'art. 67, comma 11, del d.l. n. 331/1993, conv., con modif., dalla l. n. 427/1993). Tale disposizione non si applica, tuttavia, quando i servizi forniti, accessori al contratto di locazione, per loro caratteristiche e per la propria particolare natura sono riferibili a una determinata attività imprenditoriale del locatore e si configurano come oggetto di prestazione dei servizi stessi (residence, alloggi, affittacamere e simili). Per la prestazione del servizio sono, pertanto, necessarie a carico del conduttore alcune prestazioni pecuniarie dovute all'ente pubblico come le tasse per l'occupazione di suolo pubblico - quali quelle per il passo carrabile che immette nell'autorimessa comune - oppure i canoni per lo scarico in pubblica fognatura delle acque che provengono dal condominio, ai sensi della n. 319/1976.