Consulenze Immobiliari - MANCATO VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

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MANCATO VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale
Il deposito cauzionale è, nella prassi, una somma di denaro che il conduttore rilascia a garanzia delle obbligazioni a proprio carico, fino al termine del rapporto e al momento in cui i locali sono riconsegnati. II deposito cauzionale, a cui si fa riferimento nell'art. 1608 c.c. con l'espressione «garanzie idonee», è stato istituzionalizzato dall'art. 11 della l. n. 392/1978. Si è dedotto, dalla correlazione tra il disposto dell'art. 1608 c.c. e l'art. della  l. n. 392/1978 - il quale contempla espressamente che il deposito, produttivo di interessi legali, non possa superare le tre mensilità del canone - che questo obbligo è valido indipendentemente da una clausola pattizia che lo preveda e che l'inadempimento a tale obbligo, cui si accompagni la mancata fornitura di mobilio sufficiente, permetta al locatore di risolvere il contratto (Trib. Brescia 17 febbraio 1992). Pertanto, la funzione del deposito consiste nell'assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi del conduttore, convenzionali e legali, compresa la regolarità dei versamenti periodici, l'osservanza della destinazione e l'esatta restituzione del bene locato e, dunque, non soltanto di quella relativa al pagamento del canone (Cass. II, n. 14655/2002). La somma versata a tale titolo non può essere opposta in compensazione, salvo il caso in cui le parti lo convengano espressamente, con i canoni dovuti: diversamente, infatti, decadrebbe la sua funzione di garanzia per le altre obbligazioni rimaste ancora, eventualmente, a carico del conduttore. Pertanto, la giurisprudenza, in mancanza di una definizione normativa, presenta il deposito cauzionale, nella misura in cui abbia a oggetto denaro o altre cose fungibili, come pegno irregolare con funzione di garanzia delle obbligazioni che gravano sul conduttore; una volta versato, dunque, esso diventa di proprietà del locatore residuando in capo al conduttore un diritto di credito esigibile soltanto quando, terminato il contratto e venuta meno la sua finalità, il conduttore potrà farne richiesta di restituzione. In virtù di ciò, qualora il deposito cauzionale non fosse versato, il locatore può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora il contratto non imponesse la corresponsione della cauzione, quest'ultima non potrebbe essere chiesta successivamente alla conclusione dello stesso.

La clausola risolutiva espressa 
Con clausola risolutiva espressa si intende la pattuizione delle parti di un contratto che assumono un determinato adempimento. Quando quest'ultimo viene meno il contratto stesso si risolve. La clausola risolutiva espressa è disciplinata dall'art. 1456 c.c. secondo il quale il contratto si risolve se una determinata obbligazione non viene eseguita secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto allorché la parte interessata dichiara all'altra che vuole valersi della clausola risolutiva. L'intento delle parti, con la previsione in contratto della clausola risolutiva espressa, è soltanto quello di sostituire il proprio sovrano apprezzamento a quello del giudice circa l'opportunità della risoluzione: il contratto è risolto quando il creditore deluso dichiara all'inadempiente la di lui mancata ottemperanza all'obbligazione dedotta in contratto e la propria volontà di avvalersi della clausola, al punto da rendere superflua ogni valutazione del giudice sulla gravità dell'inadempimento: la risoluzione del contratto dipende, infatti, dalla parte adempiente.