Consulenze Immobiliari - RITARDO DEL CONDUTTORE NEL RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO

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RITARDO DEL CONDUTTORE NEL RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO

La restituzione della cosa locata 
Benché l'art. 1587 c.c. non lo preveda espressamente tra le obbligazioni principali che nascono dal contratto di locazione a carico del conduttore, il dovere di restituire il bene va certamente annoverato tra queste ultime. Al termine del contratto di locazione, sia in caso di scadenza naturale sia per disdetta anticipata, sorge quindi in capo al conduttore l'obbligo di restituire il bene locato. L'art. 1590, comma 1, c.c. dispone, infatti, che, terminato il contratto, il conduttore deve restituire il bene locato nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo derivato dall'utilizzo conforme alla destinazione pattuita. L'obbligazione restitutoria del conduttore ha fondamento contrattuale e, di conseguenza, è contrattuale la natura della responsabilità per il suo inadempimento. L'obbligazione di restituire la cosa locata non ha carattere sinallagmatico, ma si origina dalla natura propria della locazione che è contratto a termine; nata alla scadenza della locazione, essa ha natura contrattuale, proprio perché deriva dal contratto stesso.

Le conseguenze del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di riconsegna 
In base all'art. 1591 c.c., il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto a un duplice obbligo: quello di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e quello (eventuale) di risarcire il danno più grande subito dal locatore. Benché siano connesse alla fase finale del rapporto negoziale e si fondino su una responsabilità contrattuale del conduttore, le fattispecie disciplinate dall'art. 1591 c.c. sono del tutto differenti e non confondibili con quelle contemplate dall'art. 1590 c.c.: mentre quest'ultima ipotesi ricorre quando, terminato il contratto di locazione, il conduttore restituisca oppure offra di restituire la cosa al locatore, non nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, diversamente, ai fini dell'operatività dell'art. 1591 c.c., è fondamentale la mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato, concluso il contratto e, quindi, la mancata restituzione od offerta di restituzione dell'immobile per la data contrattualmente stabilita. Dunque, presupposto applicativo della norma ex art. 1591 c.c. è che il conduttore versi in mora debendi e che, divenuta esigibile l'obbligazione sullo stesso gravante, questi non vi abbia provveduto. E' dunque necessaria una cooperazione tra locatore e conduttore per rendere possibile la consegna della cosa locata: in mancanza, per liberarsi dagli obblighi legati alla mancata restituzione, il conduttore deve procedere con la notifica al locatore di un'offerta orientata alla riconsegna della cosa locata; se, però, nel passato si riteneva che tale offerta dovesse rivestire i crismi dell'offerta formale, a oggi si ritiene che anche un'offerta non formale, a condizione che sia tempestiva, concreta e seria, sia adatta a evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione restitutoria, pur non determinando essa, al contrario, la mora del credito.