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I principali obblighi del locatore
Le obbligazioni del locatore, volte a garantire al conduttore il pieno e pacifico godimento del bene, sono individuate dagli artt. 1575-1586 c.c.: tra queste, alcune costituiscono un naturale negotii e, quindi, sono per necessità collegate alla natura del contratto; altre, invece, hanno carattere accessorio e, di conseguenza, sono derogabili convenzionalmente. Inoltre, a queste possono aggiungersene altre, di carattere convenzionale, poiché introdotte nel contratto dopo specifici accordi intercorsi tra le parti. Premesso ciò, l'art. 1575 c.c. individua le obbligazioni principali del locatore nell'obbligo che la cosa locata venga consegnata al conduttore in buono stato di manutenzione, nonchè di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e, infine, di garantirne il pacifico godimento nel corso della locazione. Le principali obbligazioni che la legge impone al locatore nell'articolo in esame derivano dalla natura stessa del contratto di locazione, senza quindi la necessità di particolari patti. Qualora il locatore non consegnasse la cosa locata o la consegnasse o la mantenesse in uno stato tale da rendere impossibile di trarne la minima utilità oppure non si occupasse di rimuovere le molestie che escludano o compromettano il pacifico godimento della cosa locata, non si tratterebbe più di locazione e sarebbe ingiusta la pretesa del locatore inadempiente di ricevere dal conduttore il corrispettivo nei termini convenuti. L'art. 1575 c.c. si riferisce alle locazioni in genere, sia che il godimento della cosa non richieda l'attività del conduttore, sia che consista nel destinarla a scopo produttivo.

L'idoneità dell'immobile in stato da servire all'uso convenuto 
Elementi fondamentali nella valutazione della prestazione di consegna in capo al locatore sono la volontà delle parti sull'uso convenuto e la destinazione del bene locato. Tutto ciò è rilevante per individuare su quale soggetto ricada l'onere di effettuare gli opportuni accertamenti sui requisiti richiesti all'immobile per permettere al conduttore di usufruirne in conformità all'uso per il quale ha scelto di condurlo in locazione. La circostanza dell'inidoneità dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilità è pertanto rilevante non già per il consenso negoziale e per la relativa patologia (determinando l'ipotesi dell'errore) ma dell'adempimento delle obbligazioni del locatore riconducibili all'articolo 1575 n. 2), c.c. (mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto).  
Visto il profilo urbanistico edilizio, l'immobile deve essere idoneo al conseguimento delle opportune autorizzazioni necessarie all'utilizzo del bene per ciò che è stato locato. Se queste qualità di fatto mancassero, la protezione del conduttore si realizza al livello del mancato rispetto delle qualità che l'immobile oggetto di locazione deve possedere e, pertanto, in termini di vizi della cosa locata ai sensi dell'art. 1578 c.c. In caso di mancanza dell'idoneità dell'immobile, non ci sono quindi i presupposti dell'impugnativa per errore e il conduttore trova protezione nella disciplina della locazione (e dello stesso contratto ove risulti una specifica assunzione di obbligazione da parte del locatore) tramite il rimedio risolutorio ai sensi dell'art. 1578 c.c. (Cass. III, n. 12286/2011). 

I controlli delle parti sul profilo urbanistico dell'immobile 
Malgrado gli obblighi imposti al locatore, ciò non affranca il conduttore dallo svolgimento preventivo delle opportune indagini per sincerarsi dell'idoneità del bene che si accinge a condurre in locazione all'utilizzo che ne vuole fare, considerato che ogni imprenditore deve conoscere le regole disciplinanti la propria specifica attività e valutare concretamente l'evenienza che l'immobile soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio delle autorizzazioni amministrative: del resto, il conduttore di un locale da adibire a utilizzo diverso dall'abitazione è una figura imprenditoriale e professionale alla quale si può richiedere una particolare diligenza. Pertanto, al locatore resta unicamente il compito di garantire che il bene sia in regola sotto il profilo urbanistico, che sia stato dunque edificato in forza di legittimo titolo abilitativo, limitandosi a garantire in generale la destinazione dell'immobile a uso abitativo, artigianale, commerciale o industriale, non essendo certamente obbligato a conoscere i particolari vincoli tecnici richiesti per lo svolgimento della specifica attività che il conduttore vuole svolgere nel bene oggetto della locazione. 

Accordo tra le parti della richiesta delle autorizzazioni 
In virtù delle obbligazioni che gravano sul locatore, ai sensi dell'art. 1575 c.c., ricade su questi l'obbligo di curare l'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità e questo obbligo si riferisce alle sole utilizzazioni che possono considerarsi normali rispetto alla tipologia e alla conformazione dei locali. Tuttavia, in deroga all'art. 1575 c.c., le parti possono approvare che l'obbligo di manutenzione gravi sul conduttore con l'onere di richiedere e ottenere eventuali autorizzazioni amministrative, che occorrono per l'utilizzo convenuto del bene (Trib. Salerno 1° aprile 2019, n. 1158). Salvo patto contrario, ricade su locatore l'obbligo di prendersi cura dell'ottenimento del certificato di abitabilità - posto a tutela degli interessi urbanistici e delle esigenze igienico-sanitarie - o di agibilità e questo obbligo si riferisce ai soli utilizzi che possono considerarsi normali rispetto alla tipologia e alla conformazione dei locali (Cass. 12880/2015): le parti, però, in deroga alle disposizioni contenute nell'art 1575 c.c., possono convenire che l'obbligo di manutenzione gravi sul conduttore con l'onere di richiedere e ottenere eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'utilizzo convenuto del bene.

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