Consulenze locazioni immobiliari

  • mail@consulenzelocazioniimmobiliari.it
  • 328 9818174

Avviamento commerciale 
L'avviamento commerciale è la capacità dell'impresa di generare utili in virtù della notorietà acquisita nel tempo presso la clientela. Esso è legato all'ubicazione dei locali e dipende da vari fattori tra cui si annovera anche la stabilità della clientela acquisita dall'impresa grazie a una particolare ubicazione e presenza sul territorio. Non si tratta di un elemento dell'azienda, ma di una sua qualità. È l'attitudine del complesso aziendale a produrre nel tempo nuova ricchezza e profitto. L'avviamento si fonda soprattutto sull'organizzazione dei beni di cui si compone l'azienda, ma non dipende esclusivamente da questa. E quando questo processo organizzativo e le altre scelte strategiche divengono definitive, l'avviamento assurge a valore obiettivo dell'azienda, che rimane anche se muta la persona dell'imprenditore. È una qualità essenziale dell'azienda ed esiste non appena l'azienda viene costituita. L'istituto in oggetto è disciplinato dagli artt. 34 e 35 della l. n. 392/1978. L'art. 34, al comma 1, stabilisce che, in caso di cessazione del rapporto per disdetta del locatore, il conduttore che ha utilizzato i locali per le attività indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 27 - attività di interesse turistico, artigianali, commerciali, industriali - matura il diritto a conseguire un'indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, che per le locazioni alberghiere diventano 21, a condizione che, come precisa il successivo art. 35, lo svolgimento di queste attività implichi contatti diretti col pubblico dei consumatori e degli utenti. Il legislatore, mediante le norme in commento, è stato piuttosto esaustivo nel prevedere la tipologia delle attività che meritano di essere tutelate, tramite la corresponsione dell'indennità al termine della locazione, i motivi per i quali viene a cessare la locazione, idonei a fare scattare il diritto all'indennità, e l'ammontare dell'indennità dovuta. 

Contatto diretto con il pubblico 
L'esistenza dei contatti diretti con il pubblico rappresenta un punto fondamentale della disciplina: la tutela di un avviamento oggettivo, non legato alle capacità dell'imprenditore quanto, piuttosto, all'ubicazione dell'immobile, è subordinata al dato della normale frequentazione dei locali commerciali da parte della clientela. Tale frequentazione fa supporre che l'immobile locato abbia, sul territorio, una capacità di attrarre gli utenti dei servizi e i consumatori dei beni offerti. Giusitifica, dunque, l'attribuzione di un compenso per la chiusura o il semplice spostamento dell'esercizio commerciale. Inoltre,  va osservato che i "contatti diretti" sono quelli che si esplicano nei confronti della massa originariamente indifferenziata dei destinatari del servizio o del prodotto. Il "pubblico degli utenti e dei consumatori" è, d'altra parte, formato da chi si procura il bene o la prestazione d'opera come fruitore finale, senza farne oggetto di scambio. Occorre che il cliente costituisca l'ultimo anello della catena distributiva. Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza, che ha osservato che per "contatto diretto col pubblico dei consumatori" deve intendersi lo svolgimento di un'attività che contempli la frequentazione dei locali da parte della generalità dei destinatari finali del prodotto (Cass. III n. 20960/2006). Dunque, ai fini del riconoscimento del diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è sopratutto rilevante che i locali oggetto del contratto di locazione siano effettivamente destinati a un'attività che comporti il contatto con il pubblico e che, quindi, questi locali siano aperti alla frequentazione diretta e indifferenziata della generalità dei destinatari dell'offerta dei servizi e dei beni. L'immobile deve essere utilizzato come luogo "aperto" alla frequentazione diretta della generalità indifferenziata dei destinatari dell'offerta dei servizi e dei beni così da essere esso stesso collettore di clientela e fattore di avviamento. L'indennità va riconosciuta anche al conduttore di locali adibiti a esposizione e accessibili al pubblico, sebbene la vendita e il ritiro della merce avvengano in un separato locale vicino. Questi locali risultano, infatti, funzionali all'attività svolta e, pertanto, suscettibili di influire sul volume degli affari, sempre che risulti verificato l'obiettivo e reale inserimento dell'immobile nell'organizzazione aziendale del conduttore. Diversamente, l'indennità è esclusa, nel caso di locali destinati alla vendita "all'ingrosso", frequentati da altri commercianti che comprino per la rivendita e non per il consumo. Non matura, pertanto, il diritto all'indennità l'esercente un'attività artigianale o industriale che venda i suoi prodotti, non già al consumatore finale ma ad altri imprenditori. In caso di contestazione, spetta al conduttore l'onere di provare di avere esercitato nell'immobile una delle attività meritevoli di essere premiate con l'indennità di cui si tratta e che la stessa abbia comportato contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti. 

Richiedi una consulenza