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Un locatore aveva agito giudizialmente a fine di liberare il proprio immobile da un conduttore che, secondo lui, aveva omesso parte del pagamento del canone di locazione. 

Dal momento che il proprietario non aveva registrato il contratto di locazione, il conduttore aveva applicato i dettami dell'art. 3 comma 8 del d.lgs.n. 23/2011, per il quale «Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata l. n. 431/1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti».

Pertanto, secondo questa disposizione il conduttore aveva corrisposto canoni in misura ridotta per un periodo di tempo tra il febbraio 2012 e il giugno 2012.

Il proprietario aveva invece ritenuto tale versamento come un inadempimento contrattuale ed aveva agito per lo sfratto dall'immobile.

I giudizi di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, avevano riconosciuto il diritto del locatore e avevano quindi disposto la liberazione dell'immobile.

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