Consulenze locazioni immobiliari

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Il godimento dei servizi condominiali 
In virtù del contratto di locazione, il conduttore gode non soltanto dell'unità immobiliare che il locatore gli ha concesso, ma anche di una serie di "servizi" che rendono abitabile l'appartamento; si osservi, inoltre, che spesso la stessa unità immobiliare è posta in un edificio sottoposto al regime di condominio, nel quale le parti comuni dello stabile sono strumentali all'utilizzo della proprietà esclusiva. In quest'ottica, si spiega che al suddetto conduttore venga trasferito anche il godimento (nella misura che spetta al proprietario-locatore) delle cose comuni, come, ad esempio, il diritto di adoperare gli stenditoi e i lavatoi secondo i turni previsti, di agganciarsi all'antenna centralizzata, di utilizzare l'ascensore e l'androne per accedere all'appartamento, di usufruire dell'illuminazione delle scale, ecc. In altre parole, allorché un'unità immobiliare posta in uno stabile condominiale diviene oggetto dì un rapporto di locazione, al conduttore viene trasferito anche il godimento che spetta al condomino-locatore sulle cose comuni in proporzione della sua quota, per cui gli oneri accessori sono costituiti dagli esborsi che gravano sul conduttore correlati alla fruizione dei servizi comuni; carattere sinallagmatico proprio del contratto di locazione, pertanto, fa sì che gli oneri accessori vadano a integrare il corrispettivo dovuto dal conduttore al locatore. 

Il pagamento degli oneri accessori a carico del conduttore
In base all'art. 9 della l. n. 392/1978 sono a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dei servizi comuni, alla fornitura del riscaldamento e del condizionamento d'aria, dell'energia elettrica e dell'acqua, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alle spese per il servizio di portierato nella misura del 90%, al servizio di pulizia, allo spurgo delle latrine e dei pozzi. Lo stesso articolo prevede a carico del locatore oltre il restante 10% e le spese straordinarie, i premi assicurativi dello stabile, le spese di revisione dell'impianto antincendio e dell'impianto di riscaldamento, le spese di amministrazione in genere e il compenso per l'amministratore, le spese di ammortamento degli impianti, le imposte connesse all'occupazione del suolo pubblico e ai passi carrabili, salva sempre una differente convenzione tra le parti sia in merito all'accollo sia alla percentuale di imputazione. Tale disposizione va applicata sia alle locazioni abitative, poiché non abrogata dall'art. 14 della l. n. 431/1998, sia a quelle non abitative, in quanto richiamata dall'art. 41 della l. n. 392/1978. Occorre considerare, però, che il d.m. 16 gennaio 2017, all'art. 4, sotto la rubrica "Tabella degli oneri accessori" (allegato D dello stesso decreto), riferendosi ai contratti di locazione di natura transitoria, ai contratti di locazione a canone concertato e ai contratti di locazione per studenti universitari, prevede il rinvio alle leggi in vigore e agli usi locali per le voci che non sono state prese in considerazione nella citata tabella, sicché una pattuizione stipulata violando questa disposizione cadrebbe sotto la sanzione di nullità prevista dall'art. 13, comma 4, della l. n. 431/1998.

Costituzione in mora del conduttore 
In difetto di pagamento alla scadenza del termine di due mesi dalla richiesta, si determina l'automatica costituzione in mora in applicazione del principio dies interpellat homine, indipendentemente dal fatto che il conduttore abbia chiesto o meno l'indicazione specifica delle spese e dei documenti giustificativi. Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 392/1978 il pagamento delle spese va effettuato entro due mesi dalla richiesta e, prima di effettuare il pagamento, conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese, con indicazione dei criteri di ripartizione, salvo il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese stesse. La disposizione (art. 9, comma 3) delimita, nel medesimo periodo (due mesi) il termine massimo entro cui il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere le indicazioni specifiche delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi. Passati due mesi dalla richiesta senza che il conduttore abbia effettuato pagamento, il locatore può agire secondo le regole generali per la risoluzione o per l'adempimento. L'azione diretta all'adempimento può essere promossa anche in via monitoria. Il locatore potrà azionare la procedura di sfratto per morosità anche con riferimento al mancato pagamento degli oneri accessori, come afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 377/1988 sul presupposto che questi ormai "sono divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione" (in tal senso, v. Cass. III, n. 22369/2004). 

La valutazione del divieto di apportare innovazioni alla cosa locata
L'obbligazione di manutenzione fissata dall'art. 1575, n. 2), c.c. a carico del locatore si snoda in due obbligazioni diverse, una positiva, di facere, c.d. di mantenimento in senso proprio e una negativa, di non facere, che consiste nel divieto, indicato dall'art. 1582 c.c., di arrecare innovazioni alla cosa locata. A tal proposito si è osservato in dottrina che l'innovazione vietata può avere un rilievo quantitativo e qualitativo: nel primo caso, l'esecuzione delle innovazioni vieta al conduttore di utilizzare di una parte del bene; nel secondo caso - per esempio la soppressione del riscaldamento o la chiusura di una finestra - il godimento si deteriora. L'innovazione pregiudizievole per il godimento della cosa locata, vietata al locatore dall'art. 1582 c.c., è soltanto quella che viene attuata mediante un mutamento dello stato di fatto, con riferimento a cui è possibile ipotizzare un divieto di modificazione che abbia origine nei contenuto tipico delle obbligazioni contratte dal locatore in base allo schema negoziale delineato dalla legge, o per effetto di una specifica clausola contrattuale: pertanto, deve trattarsi di un opus novum in senso proprio, sicché essa  non può essere ravvisata in una qualsiasi attività (o sua cessazione) che rechi un indiretto pregiudizio al godimento. 

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