Consulenze locazioni immobiliari

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Il pagamento del canone
In base all'art. 1571 c.c., la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile od immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. In altri termini, come risulta dalla norma definitoria del citato art. 1571 c.c., occorre, per qualificare come locazione un diritto personale di godimento, che a fronte della prestazione del concedente vi sia la previsione di un corrispettivo gravante sul concessionario. Nell'ambito della legislazione speciale, invece, - le locazioni abitative disciplinate ai sensi degli artt. da 1 a 5 della l. n. 431/1998 e le locazioni ad uso diverso disciplinate dagli artt. da 27 a 42 della l. n. 392/1978 - l'originaria determinazione del canone è libera. Per l'abitativo fanno eccezione le c.d. locazioni convenzionate, studentesche universitarie e transitorie. Queste ultime devono, infatti, applicare il canone di locazione previsto negli accordi territoriali fra le associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia. Fermo ciò, attesa l'importanza del canone nell'ambito del rapporto che le parti pongono in essere, vale la pena prendere in considerazione quanto segue. Il canone rappresenta l'interesse remunerativo dell'investimento immobiliare. Ciò insieme all'altro importante aspetto costituito dall'incremento di valore dello stesso. Da questo insieme, rilevante costituzionalmente, si ottiene una rendita e il mantenimento della ricchezza rispetto ai fenomeni erosivi scaturiti dall'inflazione, e più in generale, dalla perdita di valore della moneta. Va considerato che tale binomio rappresenta una delle forme più antiche e tradizionali per tutelare il risparmio e la ricchezza.

Autoriduzione/sospensione del canone
E' stata da tempo riconosciuta la gravità dell'inadempimento del conduttore e, pertanto, il presupposto della risoluzione contrattuale per la violazione di una prestazione essenziale al mantenimento del rapporto locatizio, come il pagamento del canone o la sua arbitraria riduzione, seppur giustificata dall'esigenza di riportare ad "equità" il canone che fosse stato eccedente la soglia massima legale permessa per le locazioni a uso abitativo (allora, del canone legale), e oggi anche non abitativo. Essendo il pagamento del canone la maggior obbligazione del conduttore il cui adempimento è essenziale agli effetti del mantenimento degli equilibri del sinallagma funzionale, l'autoriduzione non è consentita nemmeno quando si assumano inadempimenti del locatore - ad esempio, per mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, o vizi del bene locato non eliminati - e ciò perché la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima solamente se venga interamente a mancare la prestazione della controparte, dunque in caso di assoluta inutilizzabilità della cosa locata. 

L'idoneità dell'immobile in stato da servire all'uso convenuto 
La destinazione del bene locato e la volontà delle parti sull'uso convenuto costituiscono pertanto elementi fodnamentali nel valutare la prestazione di consegna in capo al locatore. Tutto ciò è rilevante per individuare su quale soggetto ricada l'onere di effettuare gli opportuni accertamenti in merito ai requisiti che l'immobile deve possedere per permettere al conduttore di usufruirne in conformità all'uso per il quale ha scelto di condurlo in locazione. La circostanza dell'inidoneità dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilità è dunque rilevante non già ai fini del consenso negoziale e della relativa patologia (determinando l'ipotesi dell'errore), ma dell'adempimento delle obbligazioni del locatore riconducibili all'art. 1575, n. 2), c.c. (mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto). Visto il profilo urbanistico-edilizio, l'immobile deve essere idoneo al conseguimento delle necessarie autorizzazioni richieste dall'uso del bene per ciò che è stato locato. Ove queste qualità di fatto manchino, la protezione del conduttore si concretizza al livello del mancato rispetto delle qualità che l'immobile oggetto di locazione deve possedere e, dunque, in termini di vizi della cosa locata, ai sensi dell'art. 1578 c.c. In caso di mancanza dell'idoneità dell'immobile, non ricorrono, quindi, i presupposti dell'impugnativa per errore e il conduttore trova protezione nella disciplina della locazione - e dello stesso contratto ove risulti una specifica assunzione di obbligazione da parte del locatore - con il rimedio risolutorio ai sensi dell'art. 1578 c.c. (Cass. III, n. 12286/2011). 

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