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Attestato di Prestazione Energetica
L'APE (attestazione della certificazione della prestazione energetica) sui nuovi contratti di locazione e' obbligatoria dal giugno 2013 con l'entrata in vigore dell'art. 6 dei d.lgs. n. 63/2013 a modifica del d.lgs. n. 192/2005, che di fatto ha sostituito l'ACE, Attestato di Certificazione Energetica. Tale certificazione energetica va pertanto allegata alla documentazione dell'immobile da affittare, poiché il potenziale inquilino, al momento della della presa visione dell'immobile o della stipula, deve poter verificare la prestazione energetica della casa o del locale che vuole prendere in locazione. In altri termini, se si stipula un nuovo contratto di locazione, il conduttore e il locatore devono dichiarare, in sede di registrazione del contratto, di avere ricevuto o fornito la documentazione APE. Con la pubblicazione della UNI-10349 parte 1 e 3 (marzo 2016 nonché della UNI/TR 10349 parte 2, insieme ai decreti attuativi (Decreti MISE 26 giugno 2015) previsti dal d.lgs. n. 192/2005, sono state introdotte molte novità, rivisitando la strategia per la certificazione energetica. Da ottobre 2015 l'attestato di prestazione energetica (APE) ha un formato standard sull'intero territorio nazionale e fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica dell'immobile, ovvero la quantità di energia che occorre per soddisfare annualmente le esigenze legate ad un uso standard dell'immobile per il raffrescamento, il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione.

Gli obblighi dei locatore 
L'art. 6 del suddetto d.lgs. n. 192/2005 stabilisce che l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica sorge altresì quando si stipula un contratto di locazione se si tratta di una "nuova" locazione, con esclusione quindi dei contratti prorogati, reiterati oppure rinnovati. Infatti, il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che in caso di nuova locazione il proprietario deve produrre l'attestato di prestazione energetica. In particolare, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al nuovo locatario quando vengono avviate le trattative e consegnarlo materialmente nel momento in cui queste sono concluse. Invece, qualora l'edificio venga locato prima della sua costruzione, il locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produrre l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile. Il comma 8 dell'art. 6 dispone, poi, che, in caso di locazione o vendita, i corrispondenti annunci mediante tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 

Prestazione energetica ed efficienza nell'edilizia: il nuovo attestato di prestazione energetica 2020 
Con il d.lgs. n. 48/2020, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica», sono state eseguite alcune modifiche al d.lgs. n. 192/2005. L'art. 9 del d.lgs.. n. 48/2020, in particolare, ha apportato cambiamenti all'art. 6 del d.lgs. 192/2005, sostituendo integralmente comma 3. La nuova disposizione prevede che, nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, venga inserita un'apposita clausola, con cui l'acquirente o il conduttore dichiarano di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Va inoltre allegata al contratto una copia dell'attestato di prestazione energetica, fuorché nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, si ha la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 ad euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non supera i tre anni, essa è ridotta alla metà. Inoltre, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, migliorato oppure sostituito, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati vengono documentati e dati al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere adoperati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente comma e per il rilascio degli attestati dì prestazione energetica. In questi casi, ove ricorra quanto previsto, viene rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica. 

Risoluzione del contratto di locazione per fatto del conduttore 
I principi generali dettati in tema di risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti a una non secondaria deviazione in materia locatizia, con riguardo, per esempio, al parametro della gravità dell'inadempimento. In particolare, come criterio fondante, per le locazioni a uso abitativo vige la regola della predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 392/1978. La legge ritiene grave l'inadempimento del conduttore concretizzatosi nell'omesso versamento del canone dovuto una volta trascorsi venti giorni dalla scadenza, ossia il mancato pagamento nel termine previsto degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone. E' pacifico che tale criterio di predeterminazione legale è peculiare delle locazioni a uso abitativo, non essendo estensibile al tipo delle locazioni non abitative (Cass. III n. 24207/2006; Cass III, n. 12321/2005). Per quanto il criterio possa essere tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell'art 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato oppure no di scarsa importanza (Cass, III, n. 1428/2017; Cass III n. 5902/2006). Dunque, l'art. 5 della l. n. 392/1978 non può essere applicato alle locazioni non abitative. Alle locazioni di questo tipo sono pacificamente applicabili i criteri generali per la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., la cui individuazione viene sostanzialmente rimessa alla concretizzazione e individuazione giurisprudenziale. Infatti, «in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, pure ammessa l'operatività dei meccanismi di sanatoria previsti dall'art. 55 della l. n. 392/1978, per la valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone e degli oneri accessori non trova applicazione il principio della predeterminazione legale, stabilito dall'art. 5 della stessa legge, con riferimento alle locazioni abitative, ma continuano a valere i comuni criteri di cui all'art. 1455 c.c., senza che ciò, peraltro, precluda al giudice l'utilizzazione anche del principio posto dal citato art. 5 come criterio orientativo del proprio giudizio circa l'importanza dell'inadempimento, ove le particolarità del caso concreto lo giustifichino» (così Cass. S.U., n. 12210/1990). 

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