Consulenze locazioni immobiliari

  • mail@consulenzelocazioniimmobiliari.it
  • 328 9818174

Il contratto di locazione con finalità turistiche
Le locazioni per "finalità turistiche" non sono soggette agli artt. 2, 3, 4, 4-bis e 13 della n. 431/1998 e non devono agire in modo conforme ai due principali modelli (concertato o libero) contrattuali contemplati dalla nuova legge. In mancanza di ogni altra indicazione sembra evidente che la normativa applicabile vada ricavata dal codice civile. Appoggia questa tesi l'art. 53 del d.lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo), che prevede che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, situati in qualsiasi luogo, sono soggetti alle disposizioni del codice civile in tema di locazione. Inoltre, la formulazione contenuta nell'art. 1 lett. c), della I. n. 431/1998 ha circoscritto il caso in cui la normativa speciale non si applica soltanto agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, contemplando, invece, una particolare disciplina per le locazioni transitorie senza lasciare spazio a quei rapporti locatizi stipulati per soddisfare bisogni che non sono quelli propri dell'abitazione primaria, ma non hanno né natura transitoria né finalità turistiche. Vista la finalità considerata dalla lett. c), del comma 2, della l. n. 431/1998, sono, pertanto, da ritenersi escluse dall'applicazione della disciplina di cui agli articoli indicati nel comma 2 dell'art. 1 della l. n. 431/1998, le locazioni destinate a soggiorni, anche di non breve periodo, ma per villeggiatura in località turistiche. Premesso ciò, i contratti con finalità turistiche sono accordi liberi sotto il profilo della determinazione del canone ma devono obbligatoriamente prevedere la forma scritta. E', infatti, sempre consigliabile fare una pattuizione scritta per mettere nero su bianco le regole relative alla permanenza dell'inquilino e contemplando una penale per ogni giorno di ritardata consegna. E' inoltre raccomandabile farsi dare una cauzione per coprire eventuali danni provocati all'immobile. Per le locazioni turistiche, non è previsto un modello standard di contratto. E', pertanto, un contratto espressamente libero poichè non sono imposte regole per calcolare il canone stabilito, che rimane alla libera contrattazione delle parti. Nel contratto, quindi, bisogna indicare la durata del soggiorno, l'importo pattuito e le caratteristiche dell'immobile. E' bene, poi, esplicitare chiaramente gli orari di arrivo e di partenza, la modalità di annullamento della prenotazione e la restituzione della caparra.

Le responsabilità del conduttore 
E' il conduttore a rispondere di eventuali danni; nonostante ciò, è sempre bene coprirsi con un'assicurazione danni, anche sulla responsabilità civile contro gli infortuni del locatario. A tal proposito si ritiene che anche all'inquilino convenga chiedere un contratto per iscritto e qualora venisse richiesto un anticipo sull'affitto, se non è specificato nel contratto che non si tratta di caparra, vorrebbe dire che si tratta di acconto. Pertanto, qualora l'accordo non andasse a buon fine, se ne deve pretendere la restituzione. Alla consegna dell'immobile, bisogna controllare immediatamente che non manchino suppellettili  e mobili indicati nel verbale di consegna. Qualora si riscontrassero vizi, è necessario comunicarlo subito: se l'inquilino non ne era a conoscenza avrà diritto a risolvere il contratto o a chiedere una riduzione dell'affitto. La richiesta di un deposito cauzionale va espressamente indicata nel contratto e l'inquilino ha diritto a una ricevuta. Terminato il soggiorno, se il proprietario non ha riscontrato danni all'immobile, l'inquilino dovrà pretendere la restituzione del deposito. 

Le locazioni brevi 
Nell'arco di un anno, il locatore ha la possibilità di stipulare uno o più contratti di affitto a uso turistico: se il tempo complessivo non supera i 30 giorni, allora il proprietario non è tenuto a registrare i contratti e non deve pertanto pagare l'imposta di registro e di bollo; se, invece, il tempo supera i 30 giorni, il proprietario ha l'obbligo di registrare tutti i contratti, pagando l'imposta di registro sul canone percepito e concordato. In tema di durata, si osserva che, con l'art. 4 del d.l. n. 50/2017, è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova ipotesi contrattuale nell'ambito dei rapporti di locazione che precedentemente non aveva una regolamentazione ad hoc: trattasi delle c.d. locazioni brevi. I requisiti di questa nuova forma contrattuale di locazione sono sostanzialmente tre: un requisito oggettivo, poiché l'immobile va destinato ad abitazione, un requisito soggettivo, poiché i soggetti che intervengono in tale forma contrattuale possono essere solo persone fisiche che non agiscono nell'ambito di un'attività di impresa o di lavoro autonomo (per esempio imprenditore individuale che possiede l'immobile in regime di impresa); un requisito di durata che non può oltrepassare i 30 giorni. 

Richiedi una consulenza