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Il contratto di comodato di durata determinata 
II contratto di comodato è il contratto con cui una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché possa servirsene per un uso o per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il codice civile contempla due forme di comodato, quello con una durata determinata (art. 1803 c.c.) e quello c.d. precario (art. 1810 c.c.). Il primo è un comodato che sorge alla consegna della cosa per un tempo predefinito o per un utilizzo che permette di stabilirlo. L'obbligo di restituzione si ha unicamente alla scadenza del termine o quando il comodatario se ne sia servito in conformità del contratto, salva la possibilità del comodante di richiedere la restituzione immediata dell'immobile nell'ipotesi di una sua imprevista e urgente necessità. Quando scade il termine di durata del comodato, se il comodatario non rilascia volontariamente l'immobile, il proprietario può agire giudizialmente nei confronti dell'occupante (con ricorso ex art. 447-bis c.p.c.) per fare valere il suo diritto a riottenere la piena disponibilità del bene concesso in uso. 

II contratto di comodato precario 
Il comodato precario è, invece, un comodato senza determinazione di durata ed è disciplinato dall'art. 1810 c.c., in applicazione del quale, quando le parti non hanno stabilito il termine di restituzione e quando quest'ultimo non può essere stabilito dall'uso cui il bene deve essere destinato, il comodatario, a prescindere dai giusti motivi del comodante, deve restituire il bene stesso non appena quest'ultimo glielo richieda. Esso si contraddistingue per una libera facoltà di recesso unilaterale del rapporto riconosciuta in capo al comodante. Se manca l'indicazione del termine finale, quest'ultimo può, quindi, essere ricavato dall'utilizzo per il quale l'immobile è stato concesso in comodato, circostanza quest'ultima apparentemente innocua, ma che assume importante rilievo se si osserva che, per esempio, è ormai fermo il principio per il quale, nella previsione di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare, la determinazione della durata della concessione va rapportata a questo uso.

Differenza tra comodato e locazione 
II contratto di comodato è, quindi, un contratto reale, a effetti obbligatori (art. 1376 c.c.) e a forma libera (art. 1325 c.c.). E' un contratto unilaterale,  con obbligazioni a carico di un'unica parte (art. 1333 c.c.), che trova generalmente la sua causa nei rapporti di fiducia e cortesia esistenti tra le parti o nella volontà di sopperire all'altrui esigenza temporanea. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito. La causa del contratto è individuata nella concessione in godimento senza corrispettivo e va differenziata dai motivi che possono riguardare il comodatario o il comodante quali la solidarietà, i legami affettivi, la riconoscenza, che restano irrilevanti (Cass. III, n. 8548/2008). Questa caratteristica differenzia la locazione dal comodato: quest'ultimo è essenzialmente gratuito, l'assenza di corrispettivo è elemento decisivo della causa e diventa determinativo della ricostruzione della fattispecie. Anzi, la rinuncia a percepire il canone da parte del locatore trasforma in maniera automatica il conduttore in comodatario. Mediante il contratto d'uso gratuito, il comodatario diventa pertanto titolare di un diritto personale di godimento dell'immobile ma non ne ha alcun diritto di proprietà. Egli, infatti, può godere dell'immobile e adoperarlo gratuitamente fin quando lo prevede il contratto o la parola del comodante se in forma verbale. Ad ogni modo, non può cedere il diritto a terzi tranne qualora non vi fosse il parere favorevole del comodante che, in difetto, può richiedere immediatamente la restituzione dell'immobile. Per il contratto di comodato, non è richiesta la forma scritta, con conseguente possibilità di conclusione a seguito di un comportamento concludente. La consegna del bene, richiesta per il perfezionamento del contratto in questione, attesa la natura reale, non deve per forza essere effettuata nella sua materialità o solennemente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della pregressa detenzione, ove quest'ultima faccia già capo al comodatario (Trib. Piacenza 17 marzo 2021, n. 132). 

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