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Obblighi dell'amministratore
L'art. 1130, n. 3), c.c. stabilisce che la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore. La norma ha un oggetto limitato al carattere ordinario delle spese, dal momento che quelle straordinarie devono essere approvate dall'assemblea dei condòmini, come stabilito dall'art. 1135, n. 4), c.c. Per quanto riguarda il testo della norma, è stato specificato che l'erogazione delle spese già disposte si riferisce al profilo esterno, ossia ai rapporti con i terzi a cui devono essere pagate. Prima, però, esse devono essere riscosse a opera dell'amministratore dal gruppo dei condòmini che le dovranno versare con riguardo nei confronti dei criteri indicati dall'art. 1123 c.c., a eccezione di patto contrario. L'obbligo partecipativo alla relativa spesa ha espressione giuridica nella previsione del comma 1 dell'art. 1123 c.c., che onera il singolo condòmino della pertinente contribuzione in quanto beneficiario della prestazione cui la spesa è funzionale. Il legislatore si è, poi, preoccupato di regolamentare ogni attività di quantificazione e determinazione della partecipazione economica individuale e della sua riscossione, volontaria o, in mancanza, coattiva.

Le obbligazioni condominiali 
Il pagamento degli oneri condominiali appartiene alle c.d. obbligazioni propter rem, che raggruppano i vincoli giuridici allo svolgimento di prestazioni strumentali alla conservazione di un certo bene. Le obbligazioni "seguono" sia la res cui fanno riferimento sia il titolare del relativo diritto di proprietà o degli altri diritti reali minori da cui simili vincoli giuridici derivano. Ne consegue che il condominio e, per esso, i singoli condòmini possono far valere le loro ragioni creditorie connesse al pagamento degli oneri condominiali soltanto nei riguardi di un altro condòmino e non già nei riguardi del conduttore o, comunque, di chi occupa l'appartamento pur non essendone il proprietario, non avendo nei suoi confronti azioni dirette. Il debitore è sempre il condòmino locatore che, però, può rivalersi sul conduttore L'amministratore del condominio è legittimato soltanto nei confronti del proprietario, soggetto tenuto a corrispondere i contributi che riguardano i beni e i servizi comuni.

Estraneità del conduttore rispetto alle obbligazioni del condominio
Ancora oggi, il conduttore è in una sorta di "limbo" nei confronti del condominio se non fosse per alcuni determinati diritti, che gli vengono riconosciuti dall'art. 10 della l. n. 392/1978, che permette loro di partecipare all'assemblea dei condòmini con diritto di voto al posto del proprietario dell'appartamento che gli è stato locato, per un numero limitato di questioni, mentre l'art. 9 della l. n. 392/1978, riguardante il pagamento degli oneri accessori (secondo un numero di questioni indicate in maniera specifica), resta norma interna fra le parti del contratto. L'estraneità del conduttore rispetto al condominio implica che l'amministratore non potrà mai richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del medesimo conduttore (nemmeno per quelle spese in ordine alle quali ha comunque, in assemblea, il diritto di voto) dal momento che il credito dell'ente concerne solo il condòmino moroso, a nulla rilevando che, di fatto, spesso il conduttore versa gli oneri posti a suo carico dal contratto e dalla legge. 

Gli obblighi del conduttore verso il locatore 
Alla luce di quanto detto finora, è chiaro che il conduttore non ha alcun obbligo nei confronti delle spese relative alle cose comuni direttamente nei confronti dell'amministratore del condominio, ma è tenuto a risponderne contrattualmente nei confronti del locatore, che è obbligato per suo conto. ll proprietario locatore ha soltanto un diritto di rivalsa eventualmente verso il conduttore dopo aver provveduto ad anticipare le spese all'ente di gestione. Pertanto, il condominio è privo di un'azione diretta nei confronti del conduttore e il locatore, che non abbia anticipato gli oneri condominiali, non può agire in giudizio, in nome proprio, per far valere un diritto di un altro (art. 81 c.p.c.) ovvero per pretendere, in vece del condominio, il pagamento di un credito che quest'ultimo ha maturato, nei riguardi di esso condòmino. 

L'individuazione del soggetto passivo dell'obbligo di pagamento 
Il condòmino, ovvero il proprietario dell'unità immobiliare cui la relativa quota ha riferimento, è passivamente tenuto al pagamento dell'onere condominiale. La stesura dell'anagrafica condominiale, alla cui redazione l'amministratore è tenuto secondo quanto stabilito dall'art. 1130, n. 6), c.c., dovrebbe facilitare questa individuazione. Ciò consegue dalla natura giuridica di onere reale che deve riferirsi a questa contribuzione e che tale può predicarsi tenendo conto del presupposto della debenza e delle finalità da raggiungere con la sua devoluzione. In particolare, l'anagrafe condominiale costituisce una pura rubrica, la cui compilazione è affidata alla collaborazione volontaria di tutti i condòmini, ma non sostituisce le risultanze e gli effetti dei pubblici registri, né sottrae l'amministratore da una verifica degli stessi prima di avviare l'azione giudiziale. Del resto, l'articolo in esame stabilisce l'obbligo di comunicazione in forma scritta all'amministratore di ogni cambiamento dei dati entro 60 giorni e implica - come unica conseguenza stabilita dalla legge - che, in caso di mancanza, inerzia o incompletezza delle comunicazioni, l'amministratore richieda le informazioni che occorrono e, trascorsi 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, acquisisca le informazioni necessarie addebitandone il costo al responsabile. Secondo i giudici, proprio questa norma sottolinea l'importanza per il legislatore della verifica, in sede condominiale, tra l'altro, dell'effettiva proprietà delle unità immobiliari (Trib. Torino 3 novembre 2015, n. 6388). 

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