Consulenze locazioni immobiliari

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Il pagamento del canone 
In base all'art. 1571 c.c., la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile od immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. In altri termini, come risulta dalla norma definitoria del citato art. 1571 c.c., occorre, per qualificare come locazione un diritto personale di godimento, che a fronte della prestazione del concedente vi sia la previsione di un corrispettivo gravante sul concessionario. Nell'ambito della legislazione speciale, invece, - le locazioni abitative disciplinate ai sensi degli artt. da 1 a 5 della l. n. 431/1998 e le locazioni ad uso diverso disciplinate dagli artt. da 27 a 42 della l. n. 392/1978 - l'originaria determinazione del canone è libera. Per l'abitativo fanno eccezione le c.d. locazioni convenzionate, studentesche universitarie e transitorie. Queste ultime devono, infatti, applicare il canone di locazione previsto negli accordi territoriali fra le associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia. Fermo ciò, attesa l'importanza del canone nell'ambito del rapporto che le parti pongono in essere, vale la pena prendere in considerazione quanto segue. Il canone rappresenta l'interesse remunerativo dell'investimento immobiliare. Ciò insieme all'altro importante aspetto costituito dall'incremento di valore dello stesso. Da questo insieme, rilevante costituzionalmente, si ottiene una rendita e il mantenimento della ricchezza rispetto ai fenomeni erosivi scaturiti dall'inflazione, e più in generale, dalla perdita di valore della moneta. Va considerato che tale binomio rappresenta una delle forme più antiche e tradizionali per tutelare il risparmio e la ricchezza. 

Patti contrari alla legge
L'art. 13 della l. n. 431/1998, sostituito dall'art. 1 comma 59 della l. n. 208/2016, prevede la nullità di ogni pattuizione orientata alla determinazione di un importo del canone superiore a quello che risulta dal contratto scritto e registrato. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della l.n. 431/1998 per i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2 (canone agevolato) è nulla ciascuna pattuizione orientata ad attribuire al locatore un canone massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili che hanno le stesse caratteristiche e che appartengono alle stesse tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'art. 2 (canone libero), è nulla, se in contrasto con le disposizioni della presente legge, ogni pattuizione atta a stabilire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. A questo proposito, il comma 6 della suddetta legge permette al conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, di richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Negli stessi casi il conduttore può anche richiedere, con azione proponibile davanti all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta alle condizioni conformi a quanto previsto dalla legge (disciplina della locazione a canone libero o quella del canone agevolato). Nel giudizio accertante l'esistenza del contratto di locazione, il giudice determina il canone dovuto, il quale non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'art. 2 o quello definito ai  sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente nell'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 

Riconduzione alla locazione 
Si tratta, pertanto, di un'azione giudiziale permessa soltanto al conduttore, che può agire, a fronte delle summenzionate nullità, non solo con la ripetizione di quanto indebitamente versato, con riflessi rivolti al passato, ma altresì con la corretta riconduzione del contratto al modello di riferimento (per assicurare per il futuro la valida prosecuzione del rapporto). In proposito, va specificato che l'azione di riconduzione è concessa esclusivamente "nei medesimi casi" di nullità sopra delineati, nel senso che può trovare ingresso solo in caso di locazioni viziate sotto il profilo della pattuizione di canoni superiori a quelli consentiti (l'espressione va intesa nel senso più ampio, come prezzo complessivo della locazione). Si propende dunque per l'applicabilità della medesima, soltanto con riferimento alle ipotesi di nullità stabilite dal comma 4, che si riferisce alle pattuizioni di canoni contro legem superiori a quelli massimi previsti dai contratti-tipo (o dagli accordi territoriali) o che aggravano la prestazione complessiva a carico del conduttore nei contratti a canone libero. Secondo un'altra impostazione, l'azione di riconduzione potrebbe invece essere usata dal conduttore, in costanza di rapporto, per ottenere il rispetto delle clausole contrattuali contenute nel contratto-tipo, quando queste siano difformi da quelle contenute nel contratto individuale. Questa domanda potrebbe essere esperita anche per ottenere la correzione giudiziale di difformità dì clausole contrattuali riguardanti la durata dei rapporti locativi, se inferiore al minimo legale e, in particolare, di quelle pattuizioni inserite nei contratti ad autonomia limitata, non espressamente colpite dalle suddette sanzioni di nullità. 

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