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La restituzione della cosa locata
Benché l'art. 1587 c.c. non lo preveda espressamente tra le obbligazioni principali che nascono dal contratto di locazione a carico del conduttore, il dovere di restituire il bene va certamente annoverato tra queste ultime. Al termine del contratto di locazione, sia in caso di scadenza naturale sia per disdetta anticipata, sorge quindi in capo al conduttore l'obbligo di restituire il bene locato. L'art. 1590, comma 1, c.c. dispone, infatti, che, terminato il contratto, il conduttore deve restituire il bene locato nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo derivato dall'utilizzo conforme alla destinazione pattuita. L'obbligazione restitutoria del conduttore ha fondamento contrattuale e, di conseguenza, è contrattuale la natura della responsabilità per il suo inadempimento. L'obbligazione di restituire la cosa locata non ha carattere sinallagmatico, ma si origina dalla natura propria della locazione che è contratto a termine; nata alla scadenza della locazione, essa ha natura contrattuale, proprio perché deriva dal contratto stesso. All'inquilino spetta dunque il diritto a rimanere nell'alloggio fino all'ultimo giorno previsto dal contratto e deve restituire l'abitazione nel medesimo stato in cui l'aveva affittata in precedenza, fatto naturalmente eccezione per il normale deterioramento dovuto all'utilizzo. Scaduta la locazione, la restituzione dell'immobile si concretizza con la riconsegna delle chiavi, in molti casi prevista da una postilla presente nel verbale di riconsegna dell'immobile, in cui è indicato il giorno della riconsegna, con la firma delle parti contraenti. Se il contratto di locazione è scaduto e l'inquilino si rifiuta di lasciare l'immobile è possibile intimare a quest'ultimo lo "sfratto", rivolgendosi in seguito al giudice per ottenerne la "convalida".

La mora del debitore 
In merito alle modalità di riconsegna del bene il conduttore deve notificare al locatore un'offerta orientata alla riconsegna della cosa locata, per non incorrere anche nelle conseguenze di cui all'art. 1591 c.c., sempre che non si versi in presenza di un legittimo rifiuto del locatore: tuttavia, se in passato si riteneva che tale offerta dovesse essere formale, oggi si ritiene che anche un'offerta non formale, purché concreta, seria e tempestiva, sia idonea a evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere alla prestazione restitutoria, pur non determinando essa - a contrario - la mora del  creditore ex artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c.

La mora del creditore 
L'art 1206 c.c. stabilisce che creditore è in mora quando rifiuta la prestazione oppure quando omette di compiere le attività necessarie perché il debitore possa adempiere. Entrambi i casi possono essere riassunti con una sola espressione: quando il creditore omette di cooperare con il debitore. Agli artt. 1206 ss. c.c. la legge ha dettato serie di norme atte a disciplinare conseguentemente al rifiuto da parte del creditore di cooperare con il debitore. Tale gruppo di norme può essere diviso in due sezioni, che regolano due istituti differenti, ma correlati: con il primo gruppo di norme, si regolano gli effetti della mora vera e propria, che consistono in alcune conseguenze sfavorevoli per il creditore (artt. 1206, 1207, 1208 c.c.); nell'altro gruppo di norme, si regolano le modalità in cui, a seguito della mora, il debitore può giungere a liberarsi dal vincolo (artt. 1209 ss. c.c.).

Offerta reale e offerta per intimazione 
Se l'obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, ossia cose mobili da portare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (art. 1209, comma 1 c.c.), ovvero deve consistere nella prestazione effettiva e materiale delle cose. In questo caso, l'offerta reale si effettua attraverso un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Invece, se si tratta di cose mobili da consegnare in luogo che non sia il domicilio del creditore, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta attraverso atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (art. 1209, comma 2, c.c.). Se, invece, si tratta di beni immobili, il debitore deve intimare al creditore di prendere possesso dell'immobile; se si tratta, invece, di una prestazione di fare l'offerta deve consistere nell'intimazione di consentire l'esecuzione della prestazione o di fare quanto necessario per renderla possibile. L'intimazione va eseguito con un atto scritto notificato nelle forme prescritte per le citazioni (artt. 1216, comma 1, 1209, comma 2, 1217, comma 1 c.c. e art. 73 disp. att. c.c.). Se si tratta di prestazioni di fare, invece, l'intimazione può essere eseguita nelle forme d'uso, anziché seguire il procedimento descritto prima (art. 1217, comma 2, c.c.). Invece, per le altre obbligazioni l'offerta va effettuata nelle forme prescritte dalla legge.

Offerta non formale 
In base all'art. 1220 c.c.., in materia di locazione, il debitore (conduttore) non può essere considerato in mora se ha fatto offerta tempestiva della prestazione dovuta, anche senza seguire le formalità indicate dal codice civile, tranne che il creditore l'abbia rifiutata per un legittimo motivo. Quindi, in ambito locatizio, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale ai sensi dell'articolo 1220 c.c. atta a escludere la mora del debitore, ma, non avendo le prerogative dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 c.c.

Gli effetti del rifiuto del creditore 
Se il creditore rifiuta l'offerta, il debitore può liberarsi dalla sua obbligazione effettuando il deposito di quanto dovuto. Il debitore è liberato se il creditore accetta il deposito o se quest'ultimo è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. In caso di beni, il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario e si libera alla consegna dell'immobile al sequestratario (artt. 1206-1217 c.c.). Secondo l'art. 1207 c.c., dalla mora si origina una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore, il quale deve risarcire i danni causati, sopportare il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, farsi carico delle spese per la custodia e della conservazione della cosa dovuta, oltre a non essergli più dovuti gli interessi o i frutti della cosa non percepiti dal debitore. 

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