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La sospensione delle attività 
La pandemia denominata Covid-19 (c.d. Coronavirus) ha avuto un forte impatto sulle comuni abitudini di vita quotidiana a fronte delle limitazioni delle libertà e dei diritti fondamentali, come conseguenza ai progressivi e recenti provvedimenti legislativi. Sia l'evento pandemia in sé considerato, sia la natura legislativa dei provvedimenti imposti autoritativamente e conseguenti al c.d. lockdown, come unica misura contenitiva contrastante la diffusione del virus e a tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), in assenza di una cura specifica hanno generato un vero e proprio "blocco economico dell'intero sistema produttivo" del Paese, soprattutto dei rapporti giuridici pendenti coinvolti. L'emergenza Covid-19 (dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) come è noto ha fortemente interessato il territorio nazionale, coinvolgendo, soprattutto, le regioni del nord Italia e le attività di impresa ivi presenti (prime zone rosse). Nonostante fossero state introdotte le prime misure di contenimento della diffusione del virus, ci si rendeva progressivamente conto della pericolosità della malattia - dichiarata "pandemia" dall'O.M.S. nel marzo 2020 - e dell'assoluta necessità di evitare il "tracollo" del sistema sanitario. Si susseguiva, dunque, una serie di provvedimenti legislativi emergenziali, sotto forma di D.P.C.M. (decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Aggravatasi la situazione, il Governo è intervenuto con misure di contenimento atte a prevenire la diffusione del virus, tra cui la sospensione delle attività non produttive c.d. indispensabili e strategiche. Ci si riferisce al d.l. n. 6/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e ai successivi D.P.C.M. 

Normativa emergenziale
L'art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 6/2020, inserito dall'art. 91 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, prevede che il rispetto delle misure contenimento di cui al predetto decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche per quanto riguarda l'applicazione di eventuali decadenze o penali legate a omessi o ritardati adempimenti. Secondo l'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione (Relazione tematica n 56 dell'8 luglio 2020), la norma è di difficile interpretazione su due piani. Secondo un primo profilo, la responsabilità del debitore inadempiente per via della necessità di rispettare le misure di contenimento sembrerebbe elisa già in virtù dell'art. 1218 c.c. Sotto altro profilo, invece, la norma non esclude tout court la responsabilità "da adeguamento" alle misure anti-Covid, piuttosto stabilendo che il rispetto di queste sia "sempre valutato" ai fini del giudizio di responsabilità. Pertanto, lo sforzo di adattamento alle prescrizioni sanitarie non assurge a esimente automatica dell'inadempimento. Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, non è il singolo debitore, semmai la pubblica autorità, a dover soppesare i rischi dell'epidemia. L'inadempimento non sarebbe in questo caso giustificato dalla causa straordinaria di giustificazione tratteggiata dalla legislazione emergenziale. Dunque, secondo tale linea interpretativa, per liberarsi dalla responsabilità l'obbligato non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, al contrario, secondo la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico tra l'inadempimento e la causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia. Inoltre, si rileva che la norma d'emergenza include anche un richiamo all'art. 1223 c.c. In base a un'acuta impostazione ermeneutica, la norma attenderebbe alla finalità di sterilizzare gli effetti sostanziali che derivano dall'inadempimento del debitore in presenza di una situazione fisiologica; il legislatore avrebbe inteso regolare una causa emergenziale di giustificazione, destinata ovviamente a terminare con la fine dell'emergenza. Ne conseguirebbe una figura di debitore definibile come "immune". Qualora l'eccezione di inadempimento fosse preclusa, l'intero peso delle conseguenze economiche dell'emergenza finirebbero con l'essere sopportate dal creditore, pagando per una prestazione che egli non ha ancora ricevuto e che rischia di non ricevere più. 

Blocco degli sfratti 
Il comma 6 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, aveva disposto che «l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020». La sospensione disposta da tale provvedimento inizialmente prevista fino al 30 giugno 2020 è stata prorogata al 1° settembre 2020 già in sede di conversione del decreto in l. n. 27/2020. Successivamente, con l'art. 17-bis del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, si è disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020. A distanza di pochi mesi, con il comma 13 dell'art. 13 del d.l. n. 183/2020 (c.d. "Decreto milleproroghe"), convertito con modificazioni in l. n. 21/2021, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/2020, è stata prorogata sino al 30 giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è stata così prorogata fino al 30 giugno 2021, limitatamente a una parte delle fattispecie che ne rappresentavano l'ambito di applicazione, costituenti la quasi interezza dei casi. Con la conversione in l. n. 69/2021 del d.l. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), art. 40-quater, il legislatore emergenziale ha ulteriormente ritenuto necessario prorogare il blocco del rilascio degli immobili a seguito dell'emissione di provvedimento di accertata morosità o a seguito di decreti di assegnazione nell'ambito di procedure esecutive: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

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