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I doveri del conduttore
Il conduttore, secondo quanto disposto dall'art. 1587 c.c., non soltanto deve dare il corrispettivo nei termini convenuti, ma deve altresì prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzarla per l'uso stabilito nel contratto oppure per l'utilizzo altrimenti presumibile dalle circostanze. Il conduttore di un'unità immobiliare appartenente a un edificio condominiale deve, in particolare, utilizzare la cosa locata da buon padre di famiglia e conservare integri gli elementi di godimento, non deve cambiare la forma oppure eccedere nel godimento concesso e deve rispettare le norme previste dal regolamento, anche qualora nel contratto non fosse prevista alcuna precisa clausola in tal senso. La diligenza del buon padre di famiglia va considerata in base all'id quod plerumque accidit e non può dirsi che venga meno soltanto perché chi ha assunto l'obbligazione non si tuteli contro un evento non previsto che poi renda impossibile la prestazione. La comune diligenza del buon padre di famiglia non impone la previsione di ogni e qualunque lontana possibilità impeditiva, ma unicamente gli avvenimenti propri della vita normale, così come si svolge comunemente. Il diritto di godimento del conduttore non è, pertanto, illimitato, ma va esercitato nei limiti dell'ambito delle singole e specifiche facoltà che risultano espressamente dalle condizioni pattizie o che, comunque, si desumono, altresì indirettamente, dalle circostanze presenti quando si stipula la convenzione contrattuale (Cass. III, n. 10838/2007).

Le immissioni intollerabili 
Le immissioni possono essere sopportate fino al limite della tollerabilità, oltrepassato il quale la legge permette di darvi rimedio tramite la specifica disciplina indicata dall'art. 844 c.c., la quale dà all'interprete la verifica in concreto, con riguardo a ogni circostanza del caso, se le immissioni debbano o meno considerarsi intollerabili. Il legislatore non sanziona, infatti, tutte le forme di immissione (olfattiva, vibrazionale, sonora, ecc.), ma soltanto quelle che, considerati ciascun elemento e ciascuna peculiarità specifica che diversifica ogni caso, oltrepassino la normale tollerabilità. Si tratta di una valutazione priva di carattere assoluto, ma è relativa alla situazione ambientale concretamente verificata, che muta da luogo a luogo in base alle peculiarità della zona e le consuetudini degli abitanti. Spetta al giudice accertarsi del superamento della normale tollerabilità, fruendo di ogni elemento di prova, incluse le presunzioni oppure le prove testimoniali o, ancora, in alternativa, attraverso l'espletamento di prove tecniche (App. Palermo 3 ottobre 2019, n. 1946). La disciplina delle immissioni di fumi, odori e rumori ha come scopo la tutela di una ben precisa posizione giuridica soggettiva ed esattamente la tutela della salute psichica e fisica propria e dei familiari conviventi. La costante giurisprudenza della Suprema Corte riconosce l'esistenza di un diritto alla salute, inteso come diritto soggettivo assoluto attinente alla personalità dell'individuo e fondato sull'art. 32 Cost. (Cass. S.U., n. 10816/1998; Cass. III, n. 3223/1995; Cass. S. U., n. 4263/1985; Cass. II, n. 31674/1975). 

Limiti imposti dal regolamento condominiale
E' in ambito condominiale che limiti al diritto di proprietà derivanti dal divieto di immissioni intollerabili diventano ancora più stringenti, poiché il regolamento condominiale, dove presente, può prevedere una disciplina più rigorosa rispetto a quella codicistica e pretendere limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori rispetto a quelle stabilite dall'art. 844 c.c. Tuttavia, in tal caso ocorrono determinate regole e non sono bastano le disposizioni che riguardano le attività ammissibili nelle singole unità proprietarie, né semplici deliberazioni assembleari prese a maggioranza. Si deduce, infatti, con facilità che la stretta vicinanza di più persone limiti maggiormente le stesse nei loro spazi di esclusiva pertinenza, oltre che, ragionevolmente, negli spazi condivisi. L'utilizzo di questi beni, effettivamente, non deve sovrapporsi con i diritti degli altri proprietari al punto da pregiudicarli. In particolare, qualora ogni singola unità immobiliare avesse differenti destinazioni d'uso dovranno essere favorite, altresì in virtù dei principi costituzionali, le esigenze di vita legate all'uso abitativo, anziché quelle economiche che riguardano lo svolgimento delle attività commerciali. 

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