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L'obbligo di mantenere l'immobile locato in stato da servire all'uso convenuto
L'art. 1576 c.c. riempie di significato, da una parte, l'art. 1575, n. 2), c.c.. in riferimento all'obbligazione  positiva di mantenimento (o di manutenzione) che grava sul locatore e, dall'altra parte, l'art. 1587, n. 1), c.c. in riferimento all'obbligo di custodia diligente di uso della cosa locata che grava sul conduttore. Gli obblighi in commento sono efficaci quando la cosa locata viene consegnata, ma la prestazione diventa esigibile solo al momento della sopravvenienza di fatti che compromettano il godimento della cosa secondo l'utilizzo accordato. La manutenzione va eseguita, per opera del locatore, non appena questi viene a conoscenza dell'inconveniente e cioè, secondo quanto previsto in linea generale dall'art. 1183 c.c., nell'immediatezza, tenendo conto del tempo necessario al bisogno, anche sotto un profilo organizzativo, in relazione alla natura e all'entità del guasto. L'obbligo di mantenere l'immobile locato in modo tale servire all'uso convenuto, permettendo al conduttore di godere del bene conformemente al contratto (c.d. obbligazione di mantenimento o di manutenzione) è sancito dall'art. 1575, n. 2), a carico del locatore: questo obbligo va ritenuto violato non soltanto se, a fronte dell'incuria del locatore, il bene locato è diventato particolarmente inidoneo all'utilizzo, ma altresì se, sempre per causa di cui il locatore è responsabile, non sia possibile il concreto uso dell'immobile locato.

I vizi della cosa locata
Agli effetti dell'art. 1578 c.c., sono vizi del bene locato tutte quelle imperfezioni che incidono sulla struttura materiale e progettuale del bene, alterandone fino a impedirne o ridurne considerevolmente il godimento malgrado siano eliminabili oppure si siano manifestati dopo la conclusione del contratto, purché già esistenti. L'art. 1578 c.c. dà al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata presenti al momento della consegna che implica l'accertamento giudiziale dell'adempimento del locatore ai propri obblighi e incide direttamente sulla fonte dell'obbligazione (Cass. III, n. 16917/2019). Nell'ambito della sua operatività esso richiama, infatti, tutti i vizi e i difetti atti a ridurre l'utilità del bene, ma tali comunque da non escluderla in modo assoluto.

Vizi che costituiscono un serio pericolo per la salute del conduttore e dei suoi familiari 
Se i vizi della cosa o di una sua considerevole parte determinano un serio pericolo per la salute del conduttore, dei suoi dipendenti e dei suoi familiari, la loro conoscenza o conoscibilità da parte del conduttore medesimo non liberano il locatore, anche in caso di rinunzia del conduttore a farla valere, dalla responsabilità che ne consegue nei confronti di quest'ultimo. La norma ex art. 1580 c.c. è considerata dettata a tutela della salute di determinate persone e non è soggetta a interpretazione estensiva. Non è possibile invocare la risoluzione del contratto per il pericolo corso dalla salute di un ospite occasionale, anche se si tratti di un parente, dovendosi intendere per familiare del conduttore colui che conviva abitualmente con lui. Dipendente è, invece, il domestico così come l'impiegato o l'operaio che, per lavoro, deve trattenersi nel locale esposto al pericolo. Non è, infatti, detto che la norma va applicata unicamente alle case per abitazione, ma per la sua portata generale fa riferimento a qualunque cosa idonea a essere locata. Se non occorre che l'intera cosa sia tale da mettere in pericolo il conduttore o i suoi familiari e dipendenti, deve sempre trattarsi di una parte notevole di essa. Non potrebbe così essere denunciata l'insalubrità del pollaio o della cantina per invocare la risoluzione del contratto di locazione, sia perché questo difetto riguarderebbe una parte accessoria della cosa locata, sia perché questa insalubrità potrebbe danneggiare le cose, non la salute delle persone. 

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