Consulenze Immobiliari - IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO NELL'IMMOBILE LOCATO PER RIPARARE L'ANTENNA CONDOMINIALE SITUATA NEL TETTO DELL'EDIFICIO

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IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO NELL'IMMOBILE LOCATO PER RIPARARE L'ANTENNA CONDOMINIALE SITUATA NEL TETTO DELL'EDIFICIO

Gli impianti destinati all'uso comune  
La nuova formulazione dell'art. 1117, n. 3), c.c. apporta alcune rilevanti novità: a) la piu' generale e omnicomprensiva dicitura "impianti idrici e fognari" ha sostituito acquedotti, impianti per l'acqua, canali di scarico, fognature; b) è stata, poi, integralmente riscritta la parte centrale della norma, sottoponendo a regime condominiale i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per l'energia elettrica, per il gas, per il condizionamento dell'aria, per il riscaldamento, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a ogni altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti. Questi impianti e sistemi centralizzati sono soggetti al regime condominiale, se destinati all'uso comune, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini ossia in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in tema di reti pubbliche. 

L'antenna centralizzata 
L'impianto comune adibito a ricevere i canali televisivi ha valenza di carattere tecnologico, dunque bisogna avere riguardo alle innovazioni scientifiche che impongono continui adeguamenti, in tempi sempre più brevi; la particolare natura del servizio cui è strumentale questo impianto evidenzia lo stretto collegamento che si crea fra l'utilizzo del bene condominiale e il diritto all'informazione, garantito costituzionalmente, per il quale lo sviluppo della tecnologia offre nuovi e sempre più veloci mezzi di accrescimento e diffusione. Tra questi mezzi rientra certamente la diffusione via satellite di trasmissioni televisive. Pertanto, nell'ipotesi di impianto centralizzato (satellitare o terrestre), nato insieme all'edificio, siamo in presenza di una "parte comune" (prevista ora dalla riforma al n. 3 del 1117 c.c.) che obbliga tutti i condòmini alle spese di conservazione  e gestione. Invece, nel caso in cui l'impianto centralizzato viene successivamente deciso dall'assemblea condominiale, la relativa installazione, deliberata dall'assemblea dei condòmini successivamente alla costituzione del condominio, potrebbe considerarsi un impianto "suscettibile di utilizzazione separata" ai sensi dell'invariato art. 1121 c.c., poiché non si tratta di un servizio indivisibile nel suo godimento, legittimando un condòmino a farne a meno rinunciando ad allacciare la sua unità immobiliare all'antenna medesima. E', invece, differente l'ipotesi di sostituzione della preesistente antenna centralizzata con una parabolica o collettiva satellitare: essa costituisce una mera "modificazione" a potenziare o agevolare il godimento della cosa comune; sicché, per lo sviluppo normale della cosa comune (impianto di ricezione condominiale), sarebbero sufficienti, secondo la prevedibile evoluzione tecnologica, le maggioranze ordinarie di cui all'art. 1136, commi 1, 2 e 3, c.c. 

La ripartizione delle spese tra locatore e conduttore 
Le antenne centralizzate, ovvero quelle destinate a servire tutte o almeno più unità immobiliari, necessitano di un'attività d'impianto e di gestione comune che annovera altresì la successiva manutenzione; questo compito è proprio dell'assemblea condominiale. In caso di locazione, sono a carico del proprietario gli oneri riguardanti la buona conservazione dell'impianto TV. Nel dettaglio, in base alla tabella di ripartizione delle spese allegata al d.m. 16 gennaio 2017, è il proprietario a dover pagare l'installazione dell'antenna, mentre sono i costi per le riparazioni ordinarie sono a carico dell'inquilino. O meglio, sono a carico del proprietario le spese relative alla sostituzione o al  potenziamento dell'impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualsiasi altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo. II conduttore deve sostenere le spese legate all'eventuale verifica e controllo periodico, sia esso previsto da un contratto, sia esso stato deliberato dall'assemblea. È manutenzione ordinaria tutto ciò che è legato alla necessità di riparazioni o sostituzione connessi al normale uso dell'impianto. I dubbi maggiori e le liti sono connessi a eventuali risintonizzazioni della parte comune dell'impianto, nonché gli interventi sui centralini. E' a carico del proprietario quanto necessario a mantenere in corretto funzionamento l'impianto quindi le risintonizzazioni dovute a cambi di frequenze e simili oppure l'aggiunta di componenti che permettono di ricevere canali fino ad allora non ricevuti, trattandosi di potenziamento dell'impianto medesimo. Ciò viene altresì confermato dalla precedente giurisprudenza: è a carico del locatore e non del conduttore la spesa affrontata per amplificare l'antenna televisiva centralizzata di un edificio condominiale poiché non si tratta né di una riparazione di piccola manutenzione ai sensi dell'art. 1609 C.C. (Pret. Taranto 4 dicembre 1981) né di un onere accessorio per la fornitura di un servizio comune ai sensi dell'art. 9 della n. 392/1978.